Art. 15.
(Parcheggi generici nelle aree di parcheggio).

      1. Le aree di parcheggio aperte al pubblico e le aree private di interesse pubblico devono essere prive di barriere architettoniche e devono garantire l'accessibilità e la fruibilità della struttura alle persone disabili.
      2. Nelle aree di parcheggio di cui al comma 1 sono riservati posti gratuiti ai veicoli muniti di contrassegno disabili nella misura di uno ogni cinquanta posti auto, o frazione di cinquanta.

 

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      3. I parcheggi riservati di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna restrizione oraria, ad eccezione dell'orario di chiusura della struttura medesima.
      4. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei gestori comporta la sospensione della licenza per un massimo di novanta giorni; in caso di mancato adeguamento, la licenza è revocata.